Tar Toscana: sul passo carrabile a Maggiano decide il Comune, non Anas
Il Tar Toscana annulla il diniego di Anas su un passo carrabile lungo la Sarzanese Valdera a Maggiano: la competenza è del Comune di Lucca.

- Anas condannata a pagare 3mila euro di spese legali alla ricorrente
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dato ragione a una residente di Maggiano, frazione di Lucca, nella controversia con Anas per la regolarizzazione di un passo carrabile a uso civile lungo la strada statale Sarzanese Valdera. Con la sentenza, i giudici della Quarta sezione del Tar hanno annullato il diniego opposto dalla società di gestione stradale, stabilendo che la competenza sull'autorizzazione spetta al Comune di Lucca e non ad Anas.
La vicenda
La controversia era nata dal rifiuto di Anas, che aveva respinto l'istanza della cittadina sostenendo che l'accesso si trovasse al di fuori del centro abitato, applicando così i parametri tecnici più restrittivi previsti per le strade extraurbane. Di parere opposto la proprietaria, che a supporto della propria richiesta aveva richiamato la delibera di giunta comunale numero 101 del 10 marzo 1999, con cui il Comune di Lucca aveva delimitato i centri abitati includendo formalmente quel tratto della statale tra i centri urbani con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Nonostante le osservazioni presentate, l'ente stradale aveva ribadito il diniego.
La decisione del Tar
I giudici della Quarta sezione del Tar della Toscana, presieduta da Riccardo Giani con Nicola Fenicia estensore, hanno ritenuto fondati i motivi presentati dai legali della ricorrente. La sentenza chiarisce che, in base al Codice della strada, per i tratti di statali che attraversano centri abitati sotto i diecimila abitanti la competenza al rilascio di concessioni e autorizzazioni spetta al Comune, mentre ad Anas resta solo la facoltà di rilasciare un nulla osta preventivo. Di conseguenza la società non aveva titolo per respingere direttamente la domanda, ma avrebbe dovuto trasmetterla al Comune di Lucca. Il collegio ha inoltre osservato che la collocazione del tratto all'interno del perimetro urbano rende inapplicabili le norme sulle distanze previste per le strade extraurbane.
Oltre all'annullamento del provvedimento, Anas è stata condannata a pagare 3mila euro di spese di giudizio alla ricorrente.
La Sarzanese Valdera, tornata sotto gestione Anas dal 2018 dopo un periodo di competenza provinciale, è al centro da anni di dispute analoghe sui passi carrabili tra residenti ed ente gestore, riguardo ai criteri applicati per le autorizzazioni lungo i tratti che attraversano i centri abitati della provincia.



