Villa venduta a Forte dei Marmi, due agenzie perdono la causa per la provvigione
Il tribunale di Pisa respinge la richiesta di 73mila euro di due agenzie immobiliari per la vendita di una villa: il diritto era prescritto.

- Il tribunale di Pisa ha respinto la richiesta di provvigione di due agenzie immobiliari per la vendita di una villa a Forte dei Marmi
- La causa riguardava una compravendita da 3,65 milioni di euro conclusa nel febbraio 2019
- Le agenzie chiedevano 73mila euro ma la domanda non era stata riassunta nei termini dopo un primo giudizio a Lucca
- Il giudice ha dichiarato il diritto prescritto e condannato le agenzie a pagare le spese di lite
Il tribunale di Pisa ha respinto la richiesta di 73mila euro avanzata da due agenzie immobiliari che chiedevano il riconoscimento della provvigione per la vendita di una villa di pregio a Forte dei Marmi. A deciderlo è stata la giudice monocratica Teresa Guerrieri, che ha dichiarato il diritto ormai prescritto.
La vicenda
La vicenda, come ricostruito nella sentenza, risale al 2017, quando la proprietaria dell'immobile aveva affidato l'incarico di vendita a un'agenzia immobiliare locale. L'anno successivo, nel 2018, l'agenzia aveva avviato una collaborazione con un secondo intermediario per aumentare la visibilità dell'annuncio sui portali di settore. La vicenda affonda le radici nel 2017, quando la proprietaria dell'immobile aveva conferito incarico di vendita a un'agenzia immobiliare locale, la quale nel 2018 aveva poi avviato una collaborazione con un secondo intermediario per aumentare la visibilità dell'annuncio sui portali.
Nel settembre del 2018 una potenziale acquirente si era fatta avanti, mostrando interesse per la villa, offerta al prezzo di 4 milioni di euro trattabili. Tuttavia, al momento del sopralluogo fissato per il mese di ottobre, si era verificata una sovrapposizione con un'altra agenzia immobiliare e i contatti diretti si erano interrotti. La vendita si era poi perfezionata nel febbraio 2019, quando la proprietaria aveva concluso l'affare direttamente con la stessa acquirente per un importo di 3,65 milioni di euro, versando una provvigione di oltre 42mila euro unicamente alla terza agenzia subentrata.
Il percorso giudiziario e la decisione
Escluse dal pagamento, le due agenzie avevano avviato una causa. Un primo giudizio si era svolto davanti al tribunale di Lucca, conclusosi con la condanna dell'acquirente ma con la dichiarazione di incompetenza territoriale sulla posizione della venditrice. Le intermediarie avevano quindi citato la proprietaria davanti al tribunale di Pisa, richiedendo il pagamento di 73mila euro a titolo di provvigione, pari al 2% del prezzo di vendita.
Secondo quanto stabilito dal tribunale di Pisa, la domanda nei confronti della venditrice non era stata riassunta entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 50 del codice di procedura civile dopo la decisione di Lucca, con la conseguente estinzione del precedente processo. Venuto meno l'effetto sospensivo e decorso il termine annuale di prescrizione previsto dall'articolo 2950 del codice civile, il diritto alla provvigione si è quindi estinto. Le due agenzie sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.216,50 euro oltre agli accessori di legge.


