Cade su marciapiede sconnesso a Viareggio, il Comune dovrà risarcirla a metà
Il Tribunale di Lucca condanna il Comune di Viareggio al 50% del risarcimento per la caduta di una donna causata da una piastrella mancante nel 2022.

- Caduta avvenuta il 22 marzo 2022 all'incrocio tra via Battisti e via Machiavelli a Viareggio
- La donna ha riportato la frattura del capitello radiale del gomito sinistro con postumi permanenti tra il 7% e l'8%
- Il Tribunale di Lucca ha applicato il concorso di colpa al 50% tra Comune e danneggiata
- Il Comune di Viareggio dovrà pagare circa 5.400 euro di danni più oltre 2.800 euro di spese legali
Una caduta su un marciapiede sconnesso, causata dalla mancanza di una piastrella nel lastricato stradale, costerà al Comune di Viareggio un risarcimento di poco meno di 5.400 euro, oltre alle spese legali. Lo ha stabilito il Tribunale di Lucca, sezione civile, con una sentenza della giudice Carolina Buzio che chiude una causa avviata da una donna di origini siciliane contro l'amministrazione comunale.
I fatti
L'incidente risale al 22 marzo 2022, quando la donna cadde a terra all'incrocio tra via Battisti e via Machiavelli, a Viareggio, proprio a causa dell'assenza di una piastrella nella pavimentazione. Nella caduta riportò la frattura del capitello radiale del gomito sinistro, con postumi permanenti stimati dalla consulenza tecnica d'ufficio tra il 7% e l'8%.
La difesa del Comune e il giudizio
Il Comune di Viareggio si era opposto alla richiesta risarcitoria, che inizialmente ammontava a quasi 25mila euro, evidenziando discrepanze nei verbali medici del pronto soccorso dell'ospedale Versilia e sostenendo che la situazione del manto stradale costituisse una normale caratteristica percepibile da chiunque procedesse con la dovuta diligenza. Nel corso del processo, però, le testimonianze dei presenti e gli accertamenti medico-legali hanno confermato il nesso tra la caduta e le lesioni riportate.
Il concorso di colpa al 50%
Il giudice ha comunque ritenuto rilevante la condotta della passante al momento dell'incidente. L'episodio si è verificato di pomeriggio, in una giornata di sole e con buona visibilità, e le testimonianze raccolte hanno confermato che il gruppo di pedoni in cui si trovava la donna camminava a passo lento. Valutando che la discontinuità della pavimentazione fosse visibile ed evitabile con l'attenzione ordinaria richiesta a chi cammina su pubblica via, il Tribunale ha applicato il principio del concorso di colpa, ripartendo la responsabilità al 50% tra il Comune di Viareggio e la donna.
Di conseguenza, l'ente locale è stato condannato a versare circa 5.400 euro complessivi per danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre a oltre 2.800 euro di spese legali e alle spese per la consulenza medica.
La vicenda si inserisce nel filone delle cause per responsabilità da cose in custodia, disciplinate dall'articolo 2051 del Codice civile, che impongono ai Comuni l'obbligo di manutenere in sicurezza strade e marciapiedi, salvo che il pericolo fosse visibile ed evitabile con l'ordinaria attenzione da parte di chi percorre la via.



