Cassazione annulla la sospensione della pena per un condannato di Lucca
La Suprema Corte accoglie il ricorso della Procura di Lucca: il Gip non poteva sospendere l'ordine di carcerazione per un uomo condannato a oltre 4 anni.

- La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Gup di Lucca che sospendeva l'ordine di carcerazione
- L'uomo, di origini marocchine, era stato condannato a oltre 4 anni e 4 mesi di reclusione e 21mila euro di multa
- La sospensione era stata disposta per consentire una richiesta di affidamento in prova come tossicodipendente
- Dagli atti del Serd risultava che l'uomo aveva interrotto i contatti con la struttura dall'ottobre 2024
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Lucca e annullato senza rinvio un'ordinanza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di origini marocchine, condannato a una pena complessiva di oltre 4 anni e 4 mesi di reclusione e a 21mila euro di multa.
La vicenda giudiziaria
Secondo quanto ricostruito, l'ordine di esecuzione era stato emesso dal pubblico ministero lucchese a fine marzo 2026 ed era rimasto ineseguito per l'iniziale irreperibilità del destinatario. Il giudice dell'esecuzione aveva successivamente disposto la sospensione temporanea del provvedimento per 30 giorni, con l'obiettivo di permettere al condannato di presentare istanza di affidamento in prova in casi particolari come tossicodipendente.
Contro questa decisione la Procura di Lucca aveva presentato ricorso in Cassazione, contestando sia la competenza del giudice dell'esecuzione sia la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per concedere la sospensione. Dalla documentazione del Serd era infatti emerso che l'uomo, pur riconosciuto idoneo a un percorso riabilitativo, aveva interrotto ogni contatto con la struttura sanitaria già dall'ottobre 2024 per fare rientro nel proprio paese d'origine, rendendosi di fatto irreperibile e senza alcun programma terapeutico in corso.
La decisione della Suprema Corte
La Prima Sezione Penale della Cassazione, con presidente Stefano Aprile e relatore Giovanbattista Tona, ha ritenuto fondate le obiezioni della Procura lucchese. Nella sentenza, i giudici hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione non ha la competenza per concedere sospensioni discrezionali al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di procedura penale, materia che spetta invece alla valutazione del pubblico ministero e della magistratura di sorveglianza.
L'ordinanza del Gup di Lucca è stata quindi dichiarata radicalmente viziata e annullata senza rinvio. L'ordine di carcerazione nei confronti dell'uomo torna così pienamente esecutivo.



