Lucca, il tribunale riconosce la pensione di reversibilità a un'ex moglie divorziata
Il giudice del lavoro di Lucca ribalta il diniego dell'Inps: la donna aveva ricevuto un assegno di mantenimento poi confluito nella sentenza di divorzio.

- Il tribunale di Lucca accoglie il ricorso di una donna contro il diniego dell'Inps
- L'ex marito è morto nel settembre 2024, la coppia si era separata nel 2002 e divorziata nel 2010
- Decisivo l'assegno di mantenimento di 200 euro mensili riconosciuto nel 2006 e confermato nel divorzio
- L'Inps dovrà pagare la pensione e oltre 1800 euro di spese legali
Il tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di una donna separata e poi divorziata contro il diniego dell'Inps alla pensione di reversibilità, maturata dopo la morte dell'ex marito nel settembre 2024.
La vicenda
La giudice Antonella De Luca, a seguito di trattazione cartolare, ha dato ragione alla donna, assistita dall'avvocato Gabrio Bagnoli. Dopo la scomparsa dell'uomo, la donna aveva chiesto all'Inps il trattamento di reversibilità, ma l'istituto aveva respinto la domanda sostenendo che nella sentenza di divorzio mancasse un riferimento esplicito e formale al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Nel corso del procedimento è stata ricostruita la storia della coppia: la separazione consensuale risale al 2002, mentre nel 2006, sempre davanti al tribunale di Lucca, le parti avevano modificato le condizioni di separazione introducendo un assegno di mantenimento di 200 euro mensili a favore della donna, motivato dalle sue difficoltà economiche. Questo accordo patrimoniale era poi confluito integralmente nella sentenza di divorzio del 2010.
La decisione del giudice
Accogliendo le argomentazioni della difesa, il giudice ha ritenuto che l'assenza di un richiamo formale all'articolo 5 della legge sul divorzio non facesse venir meno la sostanza del diritto: trattandosi di un sostegno economico periodico effettivamente riconosciuto e goduto, e in assenza di un coniuge superstite o di nuove nozze della donna, doveva prevalere la realtà dell'assegno pattuito. Il tribunale ha quindi condannato l'Inps a erogare la pensione di reversibilità e a rifondere le spese di lite, liquidate in oltre 1.800 euro.
Il contesto normativo
La materia è regolata dall'articolo 9 della legge sul divorzio (legge n. 898/1970): secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'ex coniuge non risposato ha diritto alla pensione di reversibilità solo se titolare di un assegno divorzile periodico, formalmente riconosciuto, e a condizione che il rapporto assicurativo del defunto fosse anteriore alla sentenza di divorzio. Proprio su questo punto si era concentrato il contenzioso con l'Inps, risolto in favore della donna dal tribunale lucchese.



