Chiede il contratto a tempo indeterminato, il Tribunale di Lucca respinge il ricorso
Un ex portalettere chiedeva la conversione del contratto e un livello superiore: il giudice respinge tutto e lo condanna a pagare 7.700 euro di spese legali.

- <parameter name="punti_chiave">["Il Tribunale di Lucca ha respinto integralmente il ricorso di un ex dipendente a termine", "L'uomo chiedeva la conversione del contratto in tempo indeterminato e un inquadramento superiore", "Il giudice ha ritenuto regolare il Dvr aziendale sul rischio Covid-19 e corretto il livello di inquadramento", "Il ricorrente è stato condannato a pagare 7.700 euro di spese legali"]
Il Tribunale di Lucca, con il giudice Giampaolo Fabbrizzi, ha respinto integralmente il ricorso presentato da un ex lavoratore a termine contro un'azienda nazionale, che chiedeva la conversione del proprio contratto in un rapporto a tempo indeterminato e il riconoscimento di un inquadramento superiore. La decisione è stata presa a seguito del deposito di note scritte, con scadenza fissata al 30 settembre 2026.
I fatti alla base del ricorso
La vicenda riguarda un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato senza indicazione di causale, stipulato per la durata di tre mesi, dal 3 febbraio al 30 aprile 2022, per lo svolgimento di mansioni di portalettere junior con inquadramento al livello E del contratto collettivo di settore, presso il centro di distribuzione di Lucca. L'ex dipendente aveva fatto ricorso sostenendo la nullità del termine e la conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, adducendo l'omesso o inadeguato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) rispetto all'emergenza pandemica da Covid-19 e la presunta frode alla legge, poiché il contratto sarebbe stato utilizzato per coprire carenze stabili e croniche di organico. Il lavoratore aveva inoltre richiesto la riqualificazione delle mansioni svolte, addetto allo smistamento e movimentazione posta, nel superiore livello D.
La decisione del giudice
Il tribunale ha accertato che l'azienda possedeva un Dvr regolarmente aggiornato, già a partire da marzo 2020 e confermato a luglio 2021, per fronteggiare il rischio biologico da Covid-19 su scala nazionale, ritenendo che le censure sollevate dal lavoratore non dimostrassero carenze tali da equiparare il documento a una valutazione del rischio del tutto omessa. Il giudizio ha inoltre confermato che la disciplina italiana del contratto a termine acausale inferiore a 12 mesi, prevista dal decreto legislativo 81/2015, non contrasta con la direttiva comunitaria 1999/70/CE, la quale limita gli abusi unicamente sulla successione dei contratti e non sul primo e unico contratto stipulato.
Quanto all'inquadramento, il giudice ha rilevato che le mansioni concrete di smistamento e movimentazione rientravano pienamente nelle declaratorie operative del livello E, prive dei requisiti di media specializzazione o autonomia specifica necessari per l'attribuzione del livello D.
Il tribunale ha quindi rigettato ogni pretesa del ricorrente, condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore dell'azienda, liquidate in complessivi 7.700 euro oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge.




