Lucca, il chirurgo non può chiedere il pagamento diretto al paziente
Il Tribunale di Lucca conferma in appello: se l'intervento avviene in clinica privata, è la struttura a dover incassare la fattura, non il medico.

- Confermata in appello la sentenza del giudice di pace di Lucca
- Il chirurgo non aveva diritto a chiedere il saldo direttamente al paziente
- Il preventivo di 15mila euro era stato emesso dalla casa di cura, comprensivo dei compensi dell'équipe medica
- Il paziente dovrà comunque rimborsare le spese legali sostenute dalla compagnia assicurativa del medico
Il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso di un chirurgo che chiedeva a un paziente il pagamento diretto delle proprie prestazioni professionali per un intervento eseguito in una casa di cura privata della provincia. Con la sentenza, pronunciata dal giudice Anna Martelli in sede di appello, è stata confermata la decisione già assunta in primo grado dal giudice di pace di Lucca: il medico non aveva titolo per pretendere il saldo direttamente dal paziente.
La vicenda
Il sanitario aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che tra lui e il paziente esistesse un rapporto contrattuale autonomo, alla base della richiesta di pagamento di una fattura relativa alle prestazioni chirurgiche eseguite. Il paziente si era invece sempre difeso sostenendo di aver stipulato un accordo esclusivamente con la casa di cura, considerata l'unica controparte del rapporto.
L'istruttoria condotta nei due gradi di giudizio ha dato ragione al paziente. Agli atti è risultato che il preventivo iniziale dell'intervento, pari a 15mila euro, era stato emesso direttamente dalla struttura sanitaria e comprendeva già la voce relativa ai compensi dell'équipe medica. A confermare questa ricostruzione sono state anche le richieste di pagamento inviate dall'ufficio recupero crediti della clinica, oltre al versamento di un acconto al chirurgo effettuato direttamente dalla casa di cura.
Le spese legali
Se sul merito della pretesa creditizia il Tribunale ha respinto integralmente le ragioni del professionista, ribadendo che il rapporto d'opera si era instaurato unicamente tra paziente e struttura sanitaria, la sentenza ha in parte accolto le doglianze del medico sul fronte delle spese processuali. Il giudice ha tenuto conto del fatto che il paziente aveva avanzato una domanda riconvenzionale davanti a un giudice non competente per valore, rendendo necessaria la chiamata in causa della compagnia assicurativa del chirurgo. Per questo motivo il Tribunale ha disposto la compensazione parziale delle spese di lite di primo grado tra le parti principali, condannando però il paziente a rifondere le spese processuali sostenute dalla compagnia assicurativa sia in primo che in secondo grado.
La vicenda si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha visto il Tribunale di Lucca pronunciarsi più volte sui rapporti tra pazienti, medici e strutture sanitarie private, in particolare sulla ripartizione delle responsabilità economiche tra le parti coinvolte in un intervento chirurgico.



