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Trasferito da Porcari a Prato, il giudice del lavoro respinge il ricorso del dipendente

Il Tribunale di Lucca respinge il ricorso d'urgenza di un carrellista trasferito da Porcari a Prato dopo contestazioni disciplinari legate ad accessi anomali.

55016 Porcari, Province of Lucca, Italy
Foto zzy002yzz@163.com / Wikimedia Commons, CC BY 3.0
In breve
  • Il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato da un dipendente di una ditta appaltatrice
  • Il lavoratore, carrellista dal 2002 in un magazzino di Porcari, era stato trasferito a Prato su richiesta della società committente
  • Il giudice Giampaolo Fabbrizzi ha escluso demansionamento e intenti ritorsivi
  • Le spese legali saranno liquidate in sede di giudizio definitivo

Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso d'urgenza presentato da un dipendente di una ditta appaltatrice contro il proprio trasferimento da Porcari a Prato, disposto dall'azienda dopo una serie di contestazioni disciplinari. La decisione è stata assunta dal giudice Giampaolo Fabbrizzi su un'istanza presentata ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

La vicenda

Il lavoratore operava dal 2002 come carrellista in un magazzino della piana di Lucca, a Porcari. L'azienda appaltatrice ne aveva disposto il trasferimento, prima in trasferta e poi in via definitiva, allo stabilimento di Prato. Alla base della decisione datoriale vi era stata la richiesta della società committente di allontanare il dipendente dal sito produttivo lucchese, a seguito di contestazioni disciplinari legate ad accessi anomali e movimenti non autorizzati all'interno dell'area logistica.

Il dipendente si era rivolto al tribunale chiedendo la sospensione del trasferimento e la reintegra nelle mansioni originarie. Nel ricorso denunciava l'assenza di reali ragioni tecniche e organizzative, una sovrapposizione tra sanzione disciplinare e potere direttivo, presunti intenti ritorsivi collegati a precedenti rivendicazioni salariali e un demansionamento derivante dall'assegnazione ai servizi di pulizia e lavaggio mezzi a Prato.

La decisione del giudice

Il giudice ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, chiarendo che negli appalti di servizi la mancanza di gradimento da parte del committente rappresenta una scelta ragionevole sul piano tecnico e organizzativo per l'impresa appaltatrice, volta a evitare dinamiche conflittuali che potrebbero compromettere la regolare esecuzione dell'appalto. Secondo il magistrato tale esigenza si fonda su fatti oggettivi legati al clima di sfiducia e non rientra nel perimetro del procedimento disciplinare, escludendo quindi profili di ritorsione o sviamento del potere direttivo.

È stata respinta anche la censura sul presunto demansionamento: l'esame delle declaratorie contrattuali ha confermato che le mansioni di pulizia e lavaggio assegnate a Prato sono coerenti con il livello di inquadramento già posseduto dal lavoratore, nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2103 del codice civile.

In base a questa norma, dalla riforma del 2015 il datore di lavoro può modificare unilateralmente le mansioni del dipendente anche verso un livello inferiore, ma solo all'interno della stessa categoria legale di inquadramento e a parità di retribuzione.

Il ricorso d'urgenza è stato quindi respinto, con le spese legali che saranno liquidate in sede di giudizio definitivo.

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